Linee Guida pubblicazione documenti nell’Albo online

albo pretorioLa Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell’art.32 al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici  obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Mentre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge 69 del 2009, è demandata al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti informatici delle procedure ad evidenza pubblica. Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante  affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l’Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale). Se però le modalità di  affissione tradizionali possono vantare di secoli di procedure e prassi consolidate, lo stesso non si può affermare per la nuova modalità on line.

Linee Guida per la rilevazione della Customer Satisfaction del sito internet

Il Piano industriale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,Customer satisfaction del maggio 2008, sottolinea la necessità di “migliorare la qualità dei servizi pubblici promuovendo la gestione orientata al miglioramento continuo, l’adozione di standard, la misurazione della soddisfazione e il benchmarking”. Il decreto legislativo 150/2009 ribadisce altresì lo stretto collegamento fra performance e qualità dei servizi, sottolineando che la misurazione e la valutazione delle performance sono da considerarsi in funzione del miglioramento della qualità dei servizi. L’attenzione al tema della qualità, tuttavia, è emersa già da diversi anni e si è sviluppata attraverso numerose iniziative e policies attivate dal Dipartimento Funzione Pubblica.

Le linee guida sintetiche per la Customer Satisfcation

Le linee guida per la Customer Satisfcation in profondità

La guida del Garante della Privacy per imprese e pubblica amministrazione

vademecum garante privacy cloud computingIl Garante per la protezione dei dati personali, per facilitare l’attività di aggiornamento e innovazione di imprenditori e amministratori pubblici, ha deciso di realizzare una “mini guida” intitolata “CLOUD COMPUTING – Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole”, pensata non solo per gli esperti del settore, ma anche per coloro che sono interessati alla comprensione e alla potenziale adozione di queste nuove tecnologie. Prima di esternalizzare la gestione di dati e documenti o adottare nuovi modelli organizzativi è infatti necessario porsi alcune domande, scegliendo con cura la soluzione più sicura per le attività istituzionali o per il proprio business. [dal sito Il garante per la protezione dei dati personali]

Link al Vademecum

L’Europa propone nuove e severe regole per la protezione dei dati

(Reuters) – Riassunto dell’articolo “Europe to issue tough new data-protection rules soon“.

L’Unione Europea propone nuove regole su come le aziende dovranno trattare i dati personali degli utenti di Internet. Una serie di norme che potrebbe avere implicazioni di vasta portata per i giganti del web come Google e Facebook.

Viviane Reding, vice presidente della Commissione europea, ha detto che la nuova legislazione sulla protezione dei dati è necessaria per proteggere gli utenti e gli adempimenti burocratici per le imprese in Europa. Leggi tutto “L’Europa propone nuove e severe regole per la protezione dei dati”

Le P.A. non possono più chiedere certificati a cittadini e imprese

Con l’entrata in vigore della Legge 12/11/2011 n. 183 le P.A. non potranno più chiedere certificati a cittadini ed imprese. In particolare l’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;

Le P.A. dovranno divulgare, attraverso i propri siti  istituzionali, le modalità con cui verranno verificate le autocertificazioni e le modalità per la loro esecuzione.

Leggi l’articolo su LeggiOggi.it 

Legge 7 giugno 2000 n. 150 e direttiva P.C.M. 21 settembre 2000

La Legge 7 giugno 2000, n. 150, disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000 tratta sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato

La normativa prevede:

  • lUfficio stampa
  • lUfficio relazioni con il pubblico (URP) ed analoghe strutture. Le strutture analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter

La qualità del web

Il tema della qualità del web è, direttamente connesso alla finalità di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

La Direttiva 24 marzo 2004  sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini introduce il tema della customer satisfaction

la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni

Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 19 dicembre 2006 per una pubblica amministrazione digitale