Legge 7 giugno 2000 n. 150 e direttiva P.C.M. 21 settembre 2000

La Legge 7 giugno 2000, n. 150, disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000 tratta sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato

La normativa prevede:

  • lUfficio stampa
  • lUfficio relazioni con il pubblico (URP) ed analoghe strutture. Le strutture analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter

La qualità del web

Il tema della qualità del web è, direttamente connesso alla finalità di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

La Direttiva 24 marzo 2004  sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini introduce il tema della customer satisfaction

la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni

Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 19 dicembre 2006 per una pubblica amministrazione digitale

Decreto legislativo n. 150 del 2009

Con il d. lgs N. 150/2009 la trasparenza è intesa come accessibilità totale . Il legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali (operazione trasparenza).

I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del personale, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Legge n.241/90

Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino. Dal sito Urp degli Urp, la Legge n.241/90 (modificata ) sancisce il diritto da parte dei cittadini di controllare ed essere informati sui procedimenti amministrativi che li riguardano.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Nota anche come legge “Stanca“, tratta le  disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Sul sito DigitPA è stranamente in formato doc?  Sono inoltre presenti le seguenti norme:

Definizione dell’accessibilità

L’accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa ‘essere  fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d’utente. Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici e delle risorse a disposizione. Il termine ha trovato largo uso anche nel settore di internet col medesimo significato. Una risorsa accessibile facilita l’accesso alla più grande fascia di individui, con ogni tipo di mezzo e disabilità. (wikipedia)

Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione

L’aggiornamento 2011 delle “Linee guida per i siti web delle PA” è consultabile presso il sito innovazione PA . Sono stati presi in considerazione contributi  effettuati durante la fase di consultazione pubblica telematica.

Novità della versione 2011:

  • regole per la registrazione al “.gov.it”;
  • integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti tramite Content Management System (CMS);
  • esempi di sperimentazioni per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica;

È  stata inoltre  attivata una sezione del sito interamente dedicata alle Linee guida